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La Legge del 27 dicembre
2006 n°296, attuativa della manovra finanziaria 2007, corretta
ed integrata dal Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevede
l'erogazione di bonus fiscali per gli investimenti cosiddetti
"verdi", mirati cioè ad incentivare il risparmio
energetico in edilizia.
Tra gli interventi "verdi" rientrano anche quelli
sugli edifici esistenti, parti di edifici esistenti oppure
unità immobiliari esistenti che riguardano il miglioramento
delle prestazioni termiche delle finestre nel loro complesso,
telaio e vetro. Le considerazioni per le "finestre"
che seguono si estendono anche alle portefinestre. Nella fattispecie
la Finanziaria 2007, Legge 296/06 - comma 345, ha pertanto
previsto una detrazione del 55% sull'imposta lorda sul reddito
per le spese, sostenute nell'anno, per l'esecuzione di interventi
su finestre, che comportino un miglioramento delle loro prestazioni
termiche. Si tratta di finestre inserite in pareti delimitanti
il volume riscaldato verso l'esterno oppure verso vani non
riscaldati.
All'atto pratico gli interventi per cui si può usufruire
delle detrazioni del 55% si traducono in:
- fornitura e posa in opera di nuove finestre a prestazioni
termiche migliori di quelle esistenti;
- integrazione e/o sostituzione di vetri in finestre esistenti
allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente
offerte dalle stesse.
In ogni caso le nuove finestre oppure le finestre esistenti
con i nuovi vetri devono rispettare determinati limiti di
trasmittanza termica definiti in funzione della zona climatica
di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio
oggetto dell'intervento.
Il valore massimo della detrazione del 55% sull'imposta lorda
sul reddito per gli interventi è di Euro 60.000, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
E' importante sapere che le detrazioni del 55% spettano sia
alle persone fisiche sia alle persone giuridiche (liberi professionisti,
imprese, soggetti titolari di reddito di impresa, ecc.) e
si applicano ad interventi su finestre in edifici esistenti
di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti
o detenuti.
Le detrazioni del 55% spettano anche agli affittuari a patto
che chiedano il consenso all'esecuzione dei lavori ai proprietari
dell'unità immobiliare oppure dell'edificio che occupano.
Nella fattispecie trattasi detrazione sull'imposta IRPEF sulle
persone fisiche oppure sull'imposta IRES (o altri specifici)
per le persone giuridiche. Ne consegue che le quote annuali
di pari importo, fino a decorrere del 55% delle spese effettivamente
rimaste a carico del Contribuente e fino ad un massimo di
Euro 60.000, vengano dichiarate sulla dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui la sostituzione delle finestre oppure delle
sole vetrazioni siano eseguiti mediante contratti di locazione
finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore ed è
determinata in base al costo sostenuto dalla società
concedente. La detrazione è da considerare sul costo
effettivamente sostenuto per l'acquisto di nuove finestre
oppure di nuove vetrazioni, quindi al netto di eventuali sconti
di cui può usufruire il Contribuente.
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